|
Art. 116 Adeguamento successivo delle controprestazioni
(art. 56 cpv. 5 LIVA) 1La notifica di un adeguamento successivo delle controprestazioni deve contenere le seguenti informazioni:
2I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare l’adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso medio delle divise (vendita) del periodo. 3Per determinare il debito fiscale all’importazione, l’AFD può esigere documenti supplementari. |