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Art. 132 Trattamento dei dati
(art. 76 cpv. 1 e 76a cpv. 1 e 2 LIVA)1 1Il trattamento di dati è effettuato, nell’ambito dell’adempimento dei compiti prescritti per legge, esclusivamente da collaboratori dell’AFC o da personale tecnico da essa controllato. 2L’AFC può trattare in forma elettronica o altra forma i dati che essa rileva o raccoglie oppure riceve da partecipanti a un procedimento, da terzi o da autorità.2 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |