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Art. 137 Durata di conservazione, distruzione e archiviazione dei dati
(art. 76c cpv. 1 e 76d lett. e ed f LIVA) 1L’AFC distrugge i dati al più tardi allo scadere dei termini fissati nell’articolo 70 capoversi 2 e 3 o nell’articolo 105 LIVA. Sono fatti salvi i dati di cui l’AFC necessita periodicamente per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. 2I dati destinati alla distruzione sono offerti all’Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 19982 sull’archiviazione. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |