Art. 14 Prestazioni imprenditoriali di una collettività pubblica
(art. 12 cpv. 4 LIVA) Sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili le prestazioni di una collettività pubblica che non costituiscono attività sovrane secondo l’articolo 3 lettera g LIVA. Hanno segnatamente carattere imprenditoriale le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:1 - 1.
- le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni e quelle in materia d’informatica;
- 2.
- l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, etanolo, agenti denaturanti e beni analoghi;
- 3.
- il trasporto di beni e di persone;
- 4.
- le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
- 5.
- le forniture di prodotti finiti nuovi destinati alla vendita;
- 6.2
- ...
- 7.
- l’organizzazione di fiere e di esposizioni di carattere commerciale;
- 8.
- l’esercizio di impianti sportivi quali stabilimenti balneari e di piste di ghiaccio artificiale;
- 9.3
- la gestione di depositi;
- 10.
- le attività degli uffici commerciali di pubblicità;
- 11.
- le attività delle agenzie di viaggio;
- 12.
- le prestazioni di mense aziendali, di ristoranti per il personale, di spacci e simili;
- 13.
- le attività dei pubblici notai;
- 14.
- le attività degli uffici di misurazione catastale;
- 15.
- le attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle acque di scarico;
- 16.
- le attività finanziate mediante il versamento anticipato di emolumenti di smaltimento giusta l’articolo 32abis della legge del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
- 17.
- le attività nel campo della costruzione di impianti destinati al trasporto;
- 18.
- il controllo dei gas di combustione;
- 19.
- le prestazioni nel campo della pubblicità.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833). 2 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 4 RS 814.01
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