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Art. 144 Esenzione fiscale
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA) 1Sono esenti dall’imposta:
2L’esenzione fiscale si applica soltanto alle forniture e alle prestazioni di servizi a favore di:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |
