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Art. 2 Costituzione in pegno e circostanze speciali della vendita
(art. 3 lett. d LIVA) 1La vendita di un bene costituisce una fornitura anche qualora sia iscritta una riserva della proprietà. 2Il trasferimento di un bene a titolo di garanzia o nell’ambito di una costituzione in pegno non costituisce una fornitura. Vi è fornitura se viene fatto valere il diritto risultante dal trasferimento a titolo di garanzia o dalla costituzione in pegno. 3La vendita di un bene e la sua contemporanea concessione in uso al venditore (sale and lease back) non è considerata fornitura se al momento della conclusione del contratto è concordata la retrocessione. In tal caso la prestazione del fornitore del leasing non è considerata una messa a disposizione di un bene per l’uso, bensì una prestazione di servizi di finanziamento secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA. |