(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)
1Sono considerati cure mediche l’accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell’uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell’uomo.
2Sono assimilati alle cure mediche:
- a.
- le prestazioni specifiche di maternità come esami di controllo, preparazione al parto o consulenza per l’allattamento;
- b.
- gli esami, le consulenze e i trattamenti in relazione con la fecondazione artificiale, la contraccezione o l’interruzione della gravidanza;
- c.1
- tutte le forniture e le prestazioni di servizi effettuate da un medico o da un medico-dentista per l’allestimento di un rapporto medico o di una perizia medica, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali.
3Non sono considerati cure mediche segnatamente:
- a.2
- gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo che l’esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da un medico-dentista abilitato a esercitare l’attività medica o dentaria sul territorio svizzero;
- b.
- gli esami eseguiti per l’allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata, fatto salvo il capoverso 2 lettera c;
- c.
- la somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, salvo che siano utilizzati dalla persona curante nell’ambito di una cura medica;
- d.
- la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell’ambito di una cura medica; è considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo;
- e.
- i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di cura giusta l’articolo 21 capoverso 2 numero 4 LIVA.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).