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Art. 34 Cure mediche
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA) 1Sono considerati cure mediche l’accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell’uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell’uomo. 2Sono assimilati alle cure mediche:
3Non sono considerati cure mediche segnatamente:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833). |