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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto

del 27 novembre 2009 (Stato 22 giugno 2020)

Art. 39 Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta

(art. 22 LI­VA)

L’op­zio­ne me­dian­te di­chia­ra­zio­ne nel ren­di­con­to è eser­ci­ta­ta nel me­de­si­mo pe­rio­do fi­sca­le in cui è sor­to il de­bi­to fi­sca­le. Tra­scor­so il ter­mi­ne di fi­na­liz­za­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 72 ca­po­ver­so 1 LI­VA, non è più pos­si­bi­le eser­ci­ta­re l’op­zio­ne o ri­nun­cia­re a un’op­zio­ne già eser­ci­ta­ta.


1 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vi­go­re dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).