|
|
|
Art. 44 Operazioni con monete d’oro e oro fino esenti dall’imposta
(art. 107 cpv. 2 LIVA) 1Sono esenti dall’imposta le operazioni con:
2È considerata oro ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino. 1 RS 632.10, All. |
