Art. 63 Diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia
(art. 28a cpv. 1 e 2 LIVA) 1La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa se vengono acquistati a un prezzo complessivo unicamente beni mobili accertabili.1 2La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione (art. 48a) o beni mobili non accertabili e non sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai beni di cui all’articolo 28a LIVA. 3La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se:
4Per i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione dei danni, la deduzione dell’imposta precedente è consentita unicamente sul valore effettivo del bene al momento della sua assunzione. 1 Correzione del 30 gen. 2018 (RU 2018 521). |