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Art. 68 Scelta del metodo
(art. 30 LIVA) 1Per calcolare la correzione dell’imposta precedente, il contribuente può applicare uno o più metodi, sempre che conducano a un risultato corretto. 2È ritenuta conforme l’applicazione di uno o più metodi che consideri il principio dell’economicità della riscossione, sia comprensibile sotto il profilo economico e attribuisca le imposte precedenti proporzionalmente all’utilizzazione per una determinata attività. |