Ordinanza
|
Art. 112 Insiemi e combinazioni di prestazioni
(art. 52 cpv. 3 e 19 cpv. 2 LIVA) 1 Se al momento dell’importazione è chiesta l’imposizione secondo l’articolo 19 capoverso 2 LIVA, la dichiarazione doganale deve essere corredata di un calcolo dei costi. 2 Dal calcolo dei costi devono risultare:
3 Gli elementi di costo che non possono essere attribuiti integralmente alle singole prestazioni, quali i costi generali, gli utili o i costi di trasporto, sono ripartiti sulle singole prestazioni proporzionalmente al valore delle stesse. 4 Per verificare la correttezza del calcolo, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può esigere documenti supplementari. |