Ordinanza
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Art. 12 Soggetto fiscale
(art. 12 cpv. 1 LIVA) 1 La suddivisione di una collettività pubblica in servizi è determinata in base all’articolazione della contabilità finanziaria, sempre che corrisponda alla struttura organizzativa e funzionale della collettività pubblica in questione. 2 Gli altri enti di diritto pubblico di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA sono:
3 Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche estere possono entrare a far parte di consorzi e società semplici. 4 Un ente ai sensi del capoverso 2 è un soggetto fiscale nella sua integralità. |