Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 20Modifiche nella composizione del gruppo
(art. 13 LIVA)
1 Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all’imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l’AFC per scritto.
2 Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L’AFC autorizza l’entrata e l’uscita per l’inizio del periodo fiscale successivo o la fine di quello in corso.
3 Il soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all’imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva può chiedere di entrare a far parte di un gruppo d’imposizione esistente anche nel corso del periodo fiscale, purché ne faccia domanda scritta all’AFC entro 30 giorni dalla comunicazione della determinante modifica del registro di commercio o dall’adempimento delle condizioni.