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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 28Distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo
(art. 18 LIVA)
Il distaccamento transfrontaliero di collaboratori in seno a un gruppo non è considerato un rapporto di prestazione se:
a.
un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un’azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un’azienda all’estero appartenente al gruppo;
b.
il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell’azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l’impresa che lo distacca; e
c.
i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all’azienda che lo impiega.