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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 4aMomento del passaggio del luogo della fornitura nella vendita per corrispondenza 6
(art. 7 cpv. 3 lett. b LIVA)
1 Se vengono forniti dall’estero in territorio svizzero beni che in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero fino alla fine del mese in cui il fornitore della prestazione raggiunge, con tali forniture, il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi.
2 A partire dal mese successivo, per tutte le forniture dall’estero in territorio svizzero il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero. Da quel momento il fornitore della prestazione deve importare i beni a proprio nome.
3 Il luogo della fornitura rimane sito in territorio svizzero fino alla fine dell’anno civile in cui il fornitore della prestazione non raggiunge più il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi con forniture di cui al capoverso 1.
4 Se non raggiunge il limite della cifra d’affari e non lo comunica per scritto all’AFC, il fornitore della prestazione è considerato assoggettato ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 lettera a LIVA.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143).