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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 54Impianti particolari per il consumo sul posto
(art. 25 cpv. 3 LIVA)
1 Sono considerati impianti particolari per il consumo di derrate alimentari sul posto (impianti per il consumo) segnatamente tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, segnatamente quelli presenti su mezzi di trasporto. È irrilevante:
a.
chi sia il proprietario degli impianti;
b.
che il cliente utilizzi effettivamente l’impianto;
c.
che gli impianti siano in numero sufficiente a permettere a tutti i clienti di consumare sul posto.
2 Non sono considerate impianti per il consumo:
a.
le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permettere ai clienti una breve pausa;
b.
le tende e le roulotte dei locatari presso il chiosco o il ristorante di un campeggio.