Ordinanza
|
Art. 61 Deduzione dell’imposta precedente per le monete d’oro e l’oro fino
(art. 107 cpv. 2 LIVA) L’imposta sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi utilizzati per le operazioni di cui all’articolo 44 e per le importazioni di cui all’articolo 113 lettera g può essere dedotta quale imposta precedente. |