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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 61Deduzione dell’imposta precedente per le monete d’oro e l’oro fino
(art. 107 cpv. 2 LIVA)
L’imposta sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi utilizzati per le operazioni di cui all’articolo 44 e per le importazioni di cui all’articolo 113 lettera g può essere dedotta quale imposta precedente.