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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 63Diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia
(art. 28a cpv. 1 e 2 LIVA)
1 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa se vengono acquistati a un prezzo complessivo unicamente beni mobili accertabili.64
2 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione (art. 48a) o beni mobili non accertabili e non sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai beni di cui all’articolo 28a LIVA.
3 La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se:
a.
al momento dell’acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;
b.
il contribuente ha importato il bene;
c.
sono stati acquistati beni di cui all’articolo 44 capoversi 1 lettere a e b e 2;
d.
il contribuente sa o dovrebbe sapere che tale bene è stato importato in esenzione d’imposta.
4 Per i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione dei danni, la deduzione dell’imposta precedente è consentita unicamente sul valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.