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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 71Ristrutturazioni considerevoli di edifici
(art. 31 LIVA)
Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d’assicurazione dell’edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell’imposta precedente dev’essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.