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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 77Principi
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
1 Nell’accertare se i presupposti di cui all’articolo 37 LIVA siano adempiuti, occorre considerare le prestazioni imponibili eseguite in territorio svizzero dietro controprestazione.
2 Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:
a.
in virtù dell’articolo 37 capoverso 5 LIVA, hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie;
b.
applicano la procedura di riporto del pagamento dell’imposta secondo l’articolo 63 LIVA;
c.
applicano l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA;
d.
hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;
realizzano più del 50 per cento della loro cifra d’affari con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica;
in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA eseguono forniture in territorio svizzero.
3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.69
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).
68 Introdotta dal n. I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143).
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).