Ordinanza
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Art. 82 Fine dell’assoggettamento
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall’assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d’affari di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d’affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate. 2 Al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti l’imposta sul valore attuale dei beni immobili è conteggiata all’aliquota normale in vigore in quel momento se:73
3 Per stabilire il valore dei beni immobili si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso. 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |