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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 91Rendiconto dell’imposta sull’acquisto
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni di imprese con sede all’estero secondo gli articoli 45–49 LIVA devono versare semestralmente l’imposta sull’acquisto all’aliquota legale corrispondente.