Ordinanza
|
Art. 94 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)84 1 Fatto salvo l’articolo 93, le prestazioni a persone strettamente vincolate vanno considerate, nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, come segue:
2 Nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, le prestazioni al personale vanno considerate come segue:
3 Alle persone strettamente vincolate che fanno parte del personale si applica il capoverso 2.87 4 Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come eseguite a titolo oneroso. L’imposta è calcolata sull’importo determinante anche per le imposte dirette.88 84 La correzione del 12 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7263). 85 Abrogate dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |