Ordinanza
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Art. 97 Principi
(art. 37 cpv. 5 LIVA) 1 Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole e gli internati privati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabilitazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le cooperative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile (CC)90 e le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis CC.91 2 Non sono previsti importi limite per l’applicazione del metodo delle aliquote forfetarie. 3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC, fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.92 4 I servizi autonomi di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA che si riuniscono in un unico soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA) possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.93 90 RS 210 91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 93 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |