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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 108Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale
(art. 44 cpv. 2 LIVA)
Le disposizioni sul segreto di cui all’articolo 74 LIVA non si applicano in caso di cessione o di costituzione in pegno del credito fiscale.