del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
(art. 63 LIVA)
1 Chi intende pagare le imposte nell’ambito della procedura di riporto necessita dell’autorizzazione dell’UDSC.
2 Se sussistono dubbi circa l’adempimento delle condizioni per il riporto dell’imposta sull’importazione, l’UDSC riscuote l’imposta.
3 La prescrizione del debito fiscale all’importazione riportato è retta dall’articolo 42 LIVA.
4 L’AFC disciplina l’esecuzione d’intesa con l’UDSC.