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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 128Documenti supplementari
(art. 71 e 72 LIVA)
1 L’AFC può esigere che il contribuente inoltri segnatamente i seguenti documenti:
a.
un riassunto dei valori menzionati all’articolo 126 o 127, riguardanti l’intero periodo fiscale (dichiarazione per il periodo fiscale);
b.
il conto annuale firmato in modo giuridicamente valido oppure, qualora il contribuente non fosse soggetto all’obbligo di tenere la contabilità, un elenco delle entrate e delle uscite nonché l’indicazione del patrimonio aziendale all’inizio e alla fine del periodo fiscale;
c.
la relazione di revisione, qualora il contribuente sia tenuto ad allestirla;
d.
la riconciliazione delle cifre d’affari secondo il capoverso 2;
e.
per i contribuenti che applicano il metodo effettivo, una riconciliazione delle imposte precedenti secondo il capoverso 3;
f.
per i contribuenti che applicano il metodo effettivo, una distinta relativa al calcolo delle correzioni e delle riduzioni apportate all’imposta precedente, dalla quale risultino le correzioni dell’imposta precedente secondo l’articolo 30 LIVA, le fattispecie di consumo proprio secondo l’articolo 31 LIVA e le riduzioni della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 2 LIVA.
2 Dalla riconciliazione delle cifre d’affari deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra la dichiarazione per il periodo fiscale e la chiusura di fine anno, considerando le diverse aliquote d’imposta oppure le aliquote saldo o forfetarie. Sono da considerare in particolare:
a.
la cifra d’affari d’esercizio che risulta dal conto annuale;
b.
i ricavi registrati nei conti dei costi (diminuzioni delle spese);
c.
le compensazioni consolidate e non comprese nella cifra d’affari d’esercizio;
d.
le vendite di mezzi aziendali;
e.
i pagamenti anticipati;
f.
gli altri pagamenti ricevuti non compresi nella cifra d’affari d’esercizio;
g.
le prestazioni valutabili in denaro;
h.
le diminuzioni dei ricavi;
i.
le perdite su debitori; e
j.
le operazioni di chiusura dei conti come le delimitazioni temporali, gli accantonamenti e le rettifiche interne non rilevanti per la cifra d’affari.
3 Dalla riconciliazione delle imposte precedenti deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra le imposte precedenti registrate nei relativi conti o in altri documenti e le imposte precedenti dichiarate.
4 La richiesta di documenti supplementari secondo i capoversi 1–3 non costituisce una richiesta di documenti completi ai sensi dell’articolo 78 capoverso 2 LIVA.