1 L’AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l’adempimento dei compiti legali.
2 L’AFC può trasmettere dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. È fatto salvo l’articolo 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 1992125 sulla statistica federale.
3 I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna.
124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).