Ordinanza
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Art. 137 Durata di conservazione, distruzione e archiviazione dei dati 128
(art. 76c cpv. 1 e 76d lett. e ed f LIVA) 1 L’AFC distrugge i dati al più tardi allo scadere dei termini fissati nell’articolo 70 capoversi 2 e 3 o nell’articolo 105 LIVA. Sono fatti salvi i dati di cui l’AFC necessita periodicamente per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. 2 I dati destinati alla distruzione sono offerti all’Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998129 sull’archiviazione. 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 129 RS 152.1 |