Ordinanza
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Art. 3 Dichiarazione d’adesione nell’ambito dell’importazione di un bene
(art. 7 cpv. 3 lett. a LIVA)2 1 ...3 2 Se l’importazione è effettuata a proprio nome fondandosi su una dichiarazione d’adesione, nelle operazioni a catena le forniture che precedono l’importazione sono considerate effettuate all’estero e quelle che la seguono sono considerate effettuate in territorio svizzero. 3 Se rinuncia a importare i beni a proprio nome, il fornitore della prestazione segnala la rinuncia nella fattura destinata all’acquirente.4 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 3 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). |