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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 30Trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni
(art. 18 cpv. 2 LIVA)
1 La trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 LIVA, segnatamente nell’ambito della cooperazione in materia di formazione e ricerca, non è imponibile.
2 La riduzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 2 LIVA è operata presso l’ultimo destinatario del versamento.