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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 5Stabilimento d’impresa
(art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA)
1 Per stabilimento d’impresa s’intende una sede fissa d’affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa.
le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g.
i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi;
h.
i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali.
3 Non sono considerati stabilimenti d’impresa segnatamente:
a.
i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione;
b.
i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario;
c.
gli uffici d’informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie.