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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 55Derrate alimentari destinate ad essere asportate o consegnate
(art. 25 cpv. 3 LIVA)
1 Per consegna si intende la fornitura di derrate alimentari da parte del contribuente al domicilio del cliente o in un altro luogo da questi designato, senza ulteriore preparazione o servizio.
2Sono considerate derrate alimentari destinate ad essere asportate le derrate alimentari che il cliente porta altrove dopo l’acquisto e non consuma nell’azienda del fornitore della prestazione. Sono indizi di una vendita da asporto segnatamente:
a.
la volontà espressa dal cliente di asportare le derrate alimentari;
b.
la somministrazione delle derrate alimentari in un imballaggio apposito, idoneo al trasporto;
c.
la somministrazione delle derrate alimentari inadatte al consumo immediato.
3 Per determinate aziende e manifestazioni l’AFC prevede semplificazioni ai sensi dell’articolo 80 LIVA.