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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 68Scelta del metodo
(art. 30 LIVA)
1 Per calcolare la correzione dell’imposta precedente, il contribuente può applicare uno o più metodi, sempre che conducano a un risultato corretto.
2 È ritenuta conforme l’applicazione di uno o più metodi che consideri il principio dell’economicità della riscossione, sia comprensibile sotto il profilo economico e attribuisca le imposte precedenti proporzionalmente all’utilizzazione per una determinata attività.