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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 84Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
1 I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall’AFC.
2 Se cessa o inizia un’attività o le quote di cifra d’affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l’AFC.
3 I contribuenti ai quali sono state concesse due distinte aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna delle due aliquote saldo.