Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 85Autorizzazione all’applicazione di un’unica aliquota saldo
art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
Il contribuente è autorizzato ad applicare un’unica aliquota saldo tranne nei casi di cui all’articolo 86 capoverso 1 o 89 capoverso 3 o 5.