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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 88Imposizione delle singole attività
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)
1 Le cifre d’affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare due aliquote saldo vanno conteggiate:
a.
all’aliquota saldo autorizzata più elevata, se l’aliquota saldo prevista per l’attività in questione è superiore all’aliquota saldo autorizzata più bassa;
b.
all’aliquota saldo autorizzata più bassa, negli altri casi.
2 Nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all’aliquota saldo autorizzata applicabile alla prestazione preponderante. Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all’articolo 25 LIVA, la controprestazione complessiva andrà conteggiata all’aliquota saldo autorizzata più elevata, salvo che il contribuente riesca a dimostrare quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni parziali.77
77 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).