Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 9aEsenzione e fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le imprese estere 12
(art. 10 cpv. 2 lett. a e c nonché 14 cpv. 1 lett. b e 3 LIVA)
1 Le imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero e che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero sono esentate dall’assoggettamento se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell’arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d’affari proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera a o c LIVA. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d’affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.
2 Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, al momento:
a.
dell’esecuzione della prima prestazione sul territorio svizzero; oppure
b.
della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese.
3Per le imprese già esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari. Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 12 nov. 2014 (RU 2014 3847). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307).