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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 106Cambiamento del sistema di rendiconto in caso di rendiconto secondo il metodo effettivo
(art. 39 LIVA)
1 In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:
a.
conteggiare l’imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio; e
b.
dedurre, nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, le imposte precedenti sulle posizioni creditori esistenti al momento del passaggio.
2 In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le prestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:
a.
dedurre dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio; e
b.
dedurre dall’imposta precedente pagata in tale periodo di rendiconto l’imposta precedente sulle posizioni creditori esistenti al momento del passaggio.
3 Se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è modificato anche il metodo di rendiconto secondo gli articoli 36 e 37 LIVA, si applica l’articolo 79 capoverso 4 o 81 capoverso 6 della presente ordinanza.