Ordinanza
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Art. 111 Supporti di dati senza valore di mercato
(art. 45 cpv. 1 lett. b e 52 cpv. 2 LIVA) 1 Per supporto di dati senza valore di mercato s’intende, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui è stato importato:
2 Il supporto di dati può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive, nonché dati sonori e visivi. 3 Per valutare se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato è determinante il supporto stesso con le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dal negozio giuridico all’origine dell’importazione. 4 Ai supporti di dati senza valore di mercato sono equiparati segnatamente i seguenti beni, sempre che siano consegnati o lasciati al committente in virtù di un negozio giuridico indipendente:
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