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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 111Supporti di dati senza valore di mercato
(art. 45 cpv. 1 lett. b e 52 cpv. 2 LIVA)
1 Per supporto di dati senza valore di mercato s’intende, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui è stato importato:
a.
non può essere acquistato dietro versamento di una controprestazione già stabilita al momento dell’importazione; e
b.
non può essere utilizzato, come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già stabilito al momento dell’importazione.
2 Il supporto di dati può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive, nonché dati sonori e visivi.
3 Per valutare se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato è determinante il supporto stesso con le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dal negozio giuridico all’origine dell’importazione.
4 Ai supporti di dati senza valore di mercato sono equiparati segnatamente i seguenti beni, sempre che siano consegnati o lasciati al committente in virtù di un negozio giuridico indipendente:
a.
piani, disegni e illustrazioni, in particolare di architetti, ingegneri, grafici e designer;
b.
atti giuridici di avvocati, perizie di esperti, traduzioni, risultati di ricerche ed esperimenti, nonché risultati di analisi, valutazioni e simili;
c.
diritti rappresentati da un titolo e diritti immateriali.