Art. 126 Metodo di rendiconto effettivo
(art. 71 e 72 LIVA) 1 Il contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l’AFC: - a.
- il totale delle controprestazioni soggiacenti all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per:
- 1.
- prestazioni imposte, suddivise secondo le aliquote d’imposta,
- 2.
- prestazioni per l’imposizione delle quali si è optato secondo l’articolo 22 LIVA,
- 3.
- prestazioni esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 23 LIVA,
- 4.
- prestazioni a beneficiari ai sensi dell’articolo 2 LSO112, che in virtù dell’articolo 143 della presente ordinanza sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto,
- 5.
- prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l’articolo 38 LIVA,
- 6.
- prestazioni escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 LIVA;
- b.
- le riduzioni della controprestazione in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, nella misura in cui non siano considerate sotto un’altra voce;
- c.
- le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti non compresi nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
- 1.
- controprestazioni per prestazioni il cui luogo secondo gli articoli 7 e 8 LIVA si trova all’estero,
- 2.
- flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA,
- 3.
- altri flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere d–l LIVA;
- d.
- il totale delle controprestazioni per prestazioni soggiacenti all’imposta sull’acquisto, suddivise secondo le aliquote d’imposta;
- e.
- il totale delle imposte precedenti deducibili, prima delle correzioni e riduzioni di cui alla lettera f, suddivise in:
- 1.
- imposta precedente sui costi per materiale e prestazioni di servizi,
- 2.
- imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio,
- 3.
- sgravio fiscale successivo;
- f.
- gli importi delle correzioni o delle riduzioni apportate alla deduzione dell’imposta precedente in seguito a:
- 1.
- doppia utilizzazione ai sensi dell’articolo 30 LIVA,
- 2.
- consumo proprio ai sensi dell’articolo 31 LIVA,
- 3.
- ottenimento di flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l’articolo 33 capoverso 2 LIVA;
- g.
- il totale dell’imposta sull’importazione detratta nella procedura di riporto del pagamento.
2 L’AFC può raggruppare più valori di cui al capoverso 1 sotto una voce del modulo di rendiconto, oppure può rinunciare ad esigerli nel quadro del rendiconto periodico.
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