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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 42Esenzione dall’imposta per i trasporti ferroviari internazionali
(art. 23 cpv. 4 LIVA)
1 Fatto salvo il capoverso 2, i trasporti ferroviari transfrontalieri sono esenti dall’imposta, purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Vi sono compresi:
a.
i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d’arrivo si situa sul territorio svizzero;
b.
i trasporti per tragitti di transito sul territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d’arrivo situate all’estero.
2 Per l’esenzione dall’imposta la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero dev’essere maggiore rispetto all’imposta sul valore aggiunto non dovuta a causa dell’esenzione fiscale.
3 Non è concessa l’esenzione dall’imposta per la vendita di titoli di trasporto forfettari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall’imposta.