Ordinanza
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Art. 44 Operazioni con monete d’oro e oro fino esenti dall’imposta
(art. 107 cpv. 2 LIVA) 1 Sono esenti dall’imposta le operazioni con:
2 È considerata oro ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino. 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 3839). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2013 3839). |