Art. 48a Oggetti d’arte, antichità e altri pezzi da collezione
(art. 24a cpv. 4 LIVA) 1 Sono considerati oggetti d’arte le seguenti opere fisiche di autori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA: - a.
- quadri eseguiti personalmente dall’artista quali dipinti a olio, acquerelli, pastelli, disegni, collage e simili; sono esclusi piani e disegni di architetti e di ingegneri, disegni tecnici e altri progetti e disegni eseguiti per scopi industriali, commerciali, topografici o simili, oggetti manufatti dipinti o decorati a mano, tele dipinte per scenari di teatro, per sfondi di studi d’arte e per usi simili;
- b.
- incisioni, stampe e litografie originali ottenute, in un numero limitato di esemplari, in bianco e nero o a colori, direttamente da una o più matrici lavorate interamente a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico;
- c.
- serigrafie che presentano le caratteristiche di un’opera artistica originale, eseguite dall’artista in un numero limitato di esemplari e stampate da matrici lavorate interamente a mano dall’artista;
- d.
- opere originali dell’arte statuaria o scultoria eseguite interamente dall’artista nonché sculture copiate, in un numero limitato di esemplari, sotto il controllo dell’artista o dei suoi successori in diritto;
- e.
- arazzi e tappeti murali eseguiti a mano in un numero limitato di esemplari da disegni originali forniti da artisti;
- f.
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo;
- g.
- opere smaltate interamente eseguite a mano in un numero limitato di esemplari, numerate e recanti la firma dell’artista o dell’atelier che le ha realizzate;
- h.
- fotografie eseguite dall’artista, riprodotte da lui stesso o sotto il suo controllo in un numero limitato di esemplari e certificate o firmate dal medesimo;
- i.
- oggetti d’arte eseguiti personalmente dall’artista in un numero limitato di esemplari e non citati alle lettere a−h.
2 Sono considerati antichità i beni mobili aventi più di 100 anni. 3 Sono considerati pezzi da collezione in particolare anche: - a.
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, che non sono destinati ad avere corso;
- b.
- collezioni e pezzi da collezione di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o pezzi da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico;
- c.
- autoveicoli la cui prima immatricolazione all’atto dell’acquisto risale ad oltre 30 anni;
- d.
- vini e altri alcolici recanti l’indicazione dell’annata e accertabili mediante numerazione o in altro modo;
- e.
- oggetti realizzati in metalli preziosi, placcati in metalli preziosi, con pietre preziose, pietre semipreziose e simili quali gioielli, articoli di gioielleria, orologi e monete di valore collezionistico.
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