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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 51Libri e altri stampati senza carattere pubblicitario
(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)
Sono considerati libri e altri stampati senza carattere pubblicitario gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:
a.
hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti; le opere a fogli sciolti sono considerate libri se sono composte di una copertina con legatura a vite, spirale o cucitura rapida e dei fogli sciolti da inserirvi, e si presentano come un’opera completa di almeno 16 pagine il cui titolo figura sulla copertina;
b.
hanno almeno 16 pagine, compresi la copertina e il risguardo, tranne i libri per l’infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti;
c.
hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico;
d.
non sono destinati ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione, eccezion fatta per i libri scolastici e didattici nonché determinati libri per l’infanzia quali i quaderni d’esercizi con illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e gli album da dipingere o colorare contenenti modelli e istruzioni.