Ordinanza
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Art. 55 Derrate alimentari destinate ad essere asportate o consegnate
(art. 25 cpv. 3 LIVA) 1 Per consegna si intende la fornitura di derrate alimentari da parte del contribuente al domicilio del cliente o in un altro luogo da questi designato, senza ulteriore preparazione o servizio. 2Sono considerate derrate alimentari destinate ad essere asportate le derrate alimentari che il cliente porta altrove dopo l’acquisto e non consuma nell’azienda del fornitore della prestazione. Sono indizi di una vendita da asporto segnatamente:
3 Per determinate aziende e manifestazioni l’AFC prevede semplificazioni ai sensi dell’articolo 80 LIVA. |